Ieri è stata pubblicato il DPCM recante indicazione in merito ai sostegni in questa emergenza COVID.
In sintesi:
Per poter accedere all’agevolazione, la perdita media MENSILE 2020 rispetto al 2019 dev’essere superiore al 30%. In tal caso il fondo perduto sarà erogato in percentuale su questo valore di perdita media mensile.
Credo che con un esempio sia più semplice da comprendere, per tale motivo ho costruito una tabella:
Esempio | Anno | Mensile (anno/12) |
Fatturato 2020 –> A | € 65.000,00 | € 5.416,67 |
Fatturato 2019 –> B | € 100.000,00 | € 8.333,33 |
A-B = C | € 2.916,67 | |
C/B*100 | 35,00% | |
La perdita è superiore al 30% rispetto l’anno 2019 | ||
Accesso al fondo perduto | ||
Ricavi fino A | Percentuali |
Valore calcolato su C (2.916,67€)
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€ 100.000,00 | 60,00% | € 1.750,00 |
€ 400.000,00 | 50,00% | |
€ 1.000.000,00 | 40,00% | |
€ 5.000.000,00 | 30,00% | |
€ 10.000.000,00 | 20,00% |
Ristoro pari a 1.750 Euro.
Attenzione che mentre il calcolo è effettuato sul fatturato, la scelta della percentuale è sulla base dei RICAVI.
Quali sono i soggetti che possono accedervi?
Reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni (Lavoratori autonomi) ed imprese sia di servizi che di cessione beni.
Come sempre è opportuna un’analisi caso per caso.
L’ importo minimo per le persone fisiche è pari a 1.000 Euro, per gli altri soggetti 2.000 Euro.
Importo massimo 150.000 Euro
E’ necessario presentare istanza dedicata telematica, per cui l’Agenzia delle Entrate si sta adoperando ad attivare i modelli e le procedure.
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In merito alle rottamazioni e rateazioni:
Per le ROTTAMAZIONI:
le rate in scadenza nel 2020 saranno da versare entro il 31/07/2021
le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 saranno da versare entro il 30/11/2021
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Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026
ATTENZIONE: Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. In sintesi i provvedimenti adottati da inizio marzo a ieri restano validi.
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STRALCIO
Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16 -bis del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Quindi i requisiti per accedere a tale stralcio sono: reddito 2019 ai fini delle imposte inferiore a 30 mila Euro. Cartelle a cui fa riferimento: dal 2000 al 2010 inferiori a 5.000 Euro considerando quota capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Come avverrà l’annullamento?
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo.
Quindi bisogna attendere le disposizioni del MEF.
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ULTERIORI AIUTI
Nella norma è prevista una definizione agevolata di alcune comunicazioni (generalmente derivanti da accertamenti automatici), non ancora inviate dall’Agenzia delle Entrate ma elaborate e sospese dall’emergenza Covid.
Per tali comunicazioni l’Agenzia delle Entrate invierà un invito ad una definizione, sulla base della riduzione del fatturato ANNUO (2020/2019) , derivante dalle dichiarazioni IVA, superiore al 30%.
L’agevolazione consiste in :
La definizione si perfeziona con il pagamento delle
imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali,
escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali,
escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
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AGEVOLAZIONI ENERGETICHE
1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l’Autorità
di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con
propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta
dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse
dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta
identificate come «trasporto e gestione del contatore»
e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle
risorse di cui al comma 3.
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Scopo di questo articolo è informarvi IN SINTESI delle possibilità esistenti. Naturalmente ogni valutazione è da fare CASO PER CASO, approfondendola quanto necessario, per questo motivo vi invito a chiamarmi per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito.