La Cassazione Civile sez. VI con la sentenza 13258 si è pronunciata su alcuni principi interessanti:

“…l’approvazione degli estratti conto non implica l’insussistenza di addebiti illegittimi da parte della banca. Come è noto, infatti, l’approvazione tacita dell’estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto (Cass.14 febbraio 2011, n. 3574); la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano, dunque, solo gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale (Cass. 26 maggio 2011, n. 11626)…”

Innanzitutto, in tale sentenza, la cassazione conferma l’orientamento secondo cui, il tacito assenso agli estratti conto bancari inviati, non implica il tacito assenso a clausole bancarie illegittime, questo in quanto tale documentazione ha la funzione di certificare il dato e non la sua legittimità.

“…nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto, nè essa banca può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perchè non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito;…”

Facendo un passo indietro, per capire meglio quanto indicato dalla cassazione, è importante specificare che il motivo da cui trae origine la contesa qui analizzata, è un decreto ingiuntivo della banca nei confronti del suo debitore, il quale ricorre contestando le clausole applicate e l’importo effettivo del debito. La sentenza della cassazione statuisce che stabilita l’invalidità del conteggio degli interessi, la banca deve produrre gli estratti conto dall’apertura del rapporto anche oltre 10 anni (a differenza degli obblighi contabili), in quanto prova del proprio credito.

Collegandomi all’esibizione degli estratti conto, è corretto indicare che recente giurisprudenza, in mancanza di tale esibizione completa, ha ribadito il c.d. principio “saldo zero”. Ovvero l’azzeramento del saldo bancario  e il riconteggio del medesimo attraverso le movimentazioni disponibili di dare/avere in possesso della banca o del cliente.

Tale modus operandi è stato specificato e ribadito anche in una recente sentenza di appello del Tribunale di Milano in cui sono citate alcune pronunce della cassazione: 23974/2010 e la 9201/15 (più recente).

In tale sentenza di appello si ribadisce come nel caso in cui sia attrice la banca, essa debba esibire tutti gli estratti conto, fin dall’inizio del rapporto, per dimostrare l’esistenza del suo credito. Se tali estratti conto sono mancanti, interviene il principio del “saldo zero”.  Al contrario quando è il cliente ad essere l’attore deve anch’esso esibire gli estratti conto fin dall’inizio del rapporto, ma in condizioni di mancanza degli stessi, il riconteggio sarà eseguito dal saldo del primo estratto conto disponibile.

È dovere specificare che tali interpretazioni sono indirizzi della giurisprudenza italiana, la quale, come noto, non opera per analogia, ma analizza caso per caso, non generalizzando quindi il medesimo comportamento in ogni causa.

Può essere utile leggere e capire come si sta muovendo la giurisprudenza, ma è bene far attenzione e porre cautela nel valutare tali casistiche sulle proprie azioni.

Fonte ilcaso.it: sentenza  cassazione civ. 13258