In considerazione delle preoccupazione di alcuni clienti, ho ritenuto opportuno con  l’Avv.to Colzani Edoardo (www.studiolegalecolzani.com) di pubblicare alcune righe per meglio illustrare le problematiche finanziarie in tema di prestiti e locazioni.

L’emergenza sanitaria ha avuto indubbiamente un significativo impatto sull’economia, generando anche problemi di liquidità.

Una delle principali problematiche delle partite IVA e non, è il sostentamento dei costi fissi, primo fra tutti il canone di locazione degli immobili utilizzati per la propria attività.

Il Decreto Legge definito anche “Cura Italia”, del 17 Marzo 2020 ha previsto all’art. 65 per i canoni di locazione quanto segue:

(Credito d’imposta per botteghe e negozi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività’ d’impresa e’ riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2. Il credito d’imposta non si applica alle attività’ di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed e’ utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Questo significa che NON sono presenti sospensione dei pagamenti, ma solamente un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di Marzo e SOLO se rientranti nella categoria C/1, ovvero generalmente la categoria catastale per immobili destinati all’uso bottega oppure negozio.
Conseguentemente NON sono presenti provvedimenti per la sospensione dei canoni di locazione.

Il credito d’imposta generato può essere utilizzato da coloro che fanno parte delle attività al pubblico sospese per provvedimento normativo, titolari del contratto di affitto e che abbiano pagato il canone dovuto. L’utilizzo di questo credito è valido a partire dal 25 Marzo.

La seconda problematica per i costi fissi dell’attività sono i finanziamenti (ricomprendendo leasing, noleggio a lungo termine e semplici prestiti). All’ art. 56 comma 2 lettera c

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)

c)per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e’ sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione e’ dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità’, secondo modalità’ che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; e’ facoltà’ delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Questo significa che nell’ambito privato (no partita IVA) non è prevista la sospensione dei finanziamenti (solo per i mutui esiste la possibilità di moratoria), mentre per la PMI è possibile sospendere fino al 30 Settembre finanziamenti e leasing. Attenzione: la normativa non comprende i noleggi a lungo a termine, che purtroppo sono rimasti esenti da queste indicazioni.

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 il cui art. 91 (rubricato “Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”) ha aggiunto all’articolo 3 del D.L n. 6/2020, il comma 6-bis, secondo cui “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Che fare dunque se non si hanno più le disponibilità per fare fronte agli impegni economici presi?
Una buona notizia: la legislazione speciale in materia di Covid ha introdotto una causa di giustificazione legislativamente tipizzata: l’emergenza sanitaria in corso deve sempre essere valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.
In buona sostanza, tutte le clausole contrattuali legate ad un inadempimento imputabile del creditore non possono essere applicate; la disposizione indica anche le clausole che dispongono «decadenze o penali». La regola deve estendersi in via interpretativa, essendo medesima la ratio, anche alle altre clausole connesse all’inadempimento del debitore (per es. una clausola risolutiva espressa) o al ritardo nell’adempimento (e, dunque, tutte le clausole sugli interessi moratori); sono temporaneamente inutilizzabili anche gli altri rimedi giuridici di autotutela del credito che presuppongono un inadempimento imputabile. (mora del debitore, diffida ad adempiere).

Da un punto di vista pratico, cosa succede?

E’ sbagliato pensare che nulla sia dovuto.
E’ più corretto, invece, nell’ottica della conservazione dei contratti in essere, procedere in via stragiudiziale con una formale richiesta di sospensione e/o una rinegoziazione degli importi contrattuali.
Questa modalità non solo permetterà di accordarci in bonis con il soggetto finanziatore, ma ci permetterà anche di scoprire se la società finanziatrice avrà previsto altri ammortizzatori per i propri clienti.

Nel caso di mancato accordo o di indisponibilità a trattare del creditore, sarà un Giudice a valutare la condotta del debitore inadempiente e, in sede di interpretazione, valutare l’incidenza dell’emergenza sanitaria in relazione all’inadempimento.

Siamo ovviamente a Vs disposizione per approfondimenti e/o supporto nella gestione delle singole pratiche.

Avv. Edoardo Colzani – Dott. Stefano Congiusti