La fatturazione elettronica entrerà in vigore il 01/01/2019 e molti professionisti stanno correndo dalle software house per preparasi al cambiamento in atto. L’importante rinnovo che invece ancora non si intravede è quello normativo.
La fatturazione elettronica ha un potenziale elevatissimo, ma se non sarà accompagnato da un insieme di norme ad hoc, rimarrà sicuramente “zoppa”.
Innanzitutto sarà necessario semplificare tutti gli adempimenti in corso, partendo dallo spesometro, liquidazioni iva periodiche e dichiarazioni IVA, per estendersi poi ai 770, CU e quant’altro. Ora che l’Agenzia delle Entrate avrà nei suoi archivi le fatture emesse e ricevute per ogni società, non si comprende la necessità di comunicare ulteriormente dati già in loro possesso, anche in considerazione di quanto specificato dallo statuto del contribuente che prevede all’art. 6 c.4:
Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
L’articolo è da “prendere con le pinze”, ma seguendo il “buon senso” e cercando di semplificare la burocrazia italiana, molti adempimenti devono e dovranno sparire.
In secondo luogo il D.P.R. IVA 633/1972 nasce oltre 45 anni fa. Informaticamente un periodo del genere è da considerarsi preistorico, è quindi necessaria una riforma (che dovrà comprendere anche le norme temporalmente più correnti).
L’inizio è vicino, ma il riadeguamento normativo non mi sembra altrettanto alle porte. Noi intanto siamo qui, a dover adempiere a quanto richiesto, a prescindere.