Spesso l’utente finale non percepisce differenza tra un semplice finanziamento ed una cessione del quinto.
Inoltre chi lo richiede, molte volte è già in situazioni di sovraindebitamento avanzate e spesso è l’unica soluzione per far fronte ad un ulteriore esigenza liquida.
Tuttavia rispetto un semplice finanziamento, la cessione del quinto ha alcune caratteristiche che lo differenziano:
- Ha un rischio di insolvenza minore per il creditore, in quanto il denaro è trattenuto alla fonte;
- I soggetti coinvolti nell’operazione sono tre: il debitore, il creditore ed il datore di lavoro;
- La rata di restituzione è limitata al quinto di stipendio calcolato sul valore totale al netto delle ritenute;
- L’operazione costruita è un finanziamento a fronte di una cessione del credito;
- Ha come garanzia il TFR del lavoratore.
L’aspetto più interessante e che secondo me caratterizza in maniera profonda la cessione del quinto rispetto ad un classico finanziamento è la cessione del credito.
Infatti proprio su questo principio, meglio disposto dall’art. 1260 cc e ss, si basa la cessione del quinto. Grazie alla libertà di trasferibilità del credito, con questa operazione stabiliamo ed indichiamo al nostro datore di lavoro (per cui siamo creditori) di trasferire 1/5 dello stipendio (quindi del credito), verso un terzo soggetto, ovvero la società finanziaria (per cui siamo debitori).
In sostanza il denaro che il datore di lavoro deve a noi, è trasferito a chi ha erogato il nostro finanziamento, passando quindi direttamente dalla nostra busta paga alla finanziaria.
Tutto questo cosa comporta?
Nei prossimi articoli provvederò a descrivere altri aspetti di questa modalità di prestito, tuttavia vi anticipo l’importanza di una disciplina diversa, che entra in campo e che non è presente in un classico mutuo/prestito tra due soggetti debitore-creditore.