Da tempo è dibattuta la nullità del mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità art. 38 del Testo Unico Bancario. Approfondendo l’argomento lo stesso articolo definisce il mutuo fondiario come di seguito descritto:

  1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.

  2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.

La delibera del CICR indicata al comma 2 dell’art. 38 TUB specifica:

  1. L’ammontare massimo dei finanziamenti di credit0 fondiario et pari alll’ 80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale percentuale puol essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, second0 i criteri previsti dalla Banca d’Italia.
  2. In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso.

I mutui fondiari sono quindi soggetti ad una disciplina sia a tutela della collettività sia a tutela del singolo, il limite di finanziabilità infatti permette di non erogare al mutuato cifre poco sostenibili dallo stesso, in assenza di corrette garanzie e tutela il sistema economico da eventuali “crack” dovuti al mancato soddisfacimento del proprio credito.

Ma quale conseguenza si ha da questo mancato rispetto della norma?

La giurisprudenza è stata ballerina nel tempo, con una serie di pronuncie che in alcuni casi portavano alla nullità del mutuo, considerando la norma come imperativa e in altri casi si è ritenuto opportuno operare una conversione del mutuo da fondiario in ipotecario o addirittura non considerare la norma come imperativa e quindi sanzionabile, ma solo ed escluviamente penalizzata internamente dal sistema bancario.

Le recenti pronunce sembrano andare verso la nullità del mutuo fondiario e a sostegno di questa tesi riporto due importanti sentenze recentissime, di cui una della cassazione ed una del tribunale di Monza che consiglio di leggere, visto che al loro interno citano ulteriore giurisprudenza a favore:

Sentenza Tribunale di Monza

Sentenza Cassazione 22459/2018