Art. 26 c.1 del TUIR:
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprieta’, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’articolo 30, per il periodo di imposta in cui si e’ verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita’ del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita’ e’ riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
Da tale norma ne consegue che in merito a contratti di locazioni per immobili ad uso abitativo, le imposte sui canoni sono dovute a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati realmente percepiti. È solo la convalida di sfratto per morosità che ne determina l’interruzione del dovuto all’erario. Come molte volte accade, dal primo canone non pagato alla convalida di sfratto per morosità, possono passare alcuni mesi. L’imposta per questo periodo è dovuta? Sì, salvo poi creare un credito di imposta di pari ammontare all’imposta dovuta sui canoni non pagati.
L’orientamento giuridico offre poi la possibilità di tutelarsi anticipatamente alla casistica sovpra esposta, facendo cessare il contratto di locazione automaticamente, a seguito di canoni non pagati e riconoscere il titolo di natura risarcitoria per danno emergente, che ricostituendo la natura patrimoniale del soggetto non costituisce reddito.
È importante segnalare che a riguardo la normativa, come spesso accade, non è così chiara e netta, quindi da considerarsi soggetta a cambiamenti e orientamente giuridici differenti.