Il 23 Ottobre 2018 è stata pubblicato in Gazzetta ufficile il famosissimo decreto legge 119 23/10/2018 chiamato dai media: “Pace Fiscale”. Gli articoli sono molti e per questo ne prendo in esame solo alcuni e che ritengo più importanti.
Inizio con l’art. 4 che in sintesi riepilogo, ma riporto interamente successivamente:

  1. l’annullamento delle cartelle è automatico, da una prima lettura sembrerebbe anche senza richiesta esplicita;
  2. l’annullamento comprende quote di 1.000 Euro comprese di interessi e sanzioni ( resta comunque poco chiaro a quali valori faccia riferimento);
  3. l’annullamento è per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2010;
  4. l’annullamento sarà eseguito entro 31 Dicembre 2018;
  5. Quanto versato prima del 23/10/2018 a riguardo, resta oramai acquisito dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, quanto versato successivamente andrà a scomputo di altri debiti;

Evidenzio che si tratta di un decreto legge ed in quanto tale si hanno 60 giorni di tempo per la sua conversione in legge, che può prevedere anche alcune modifiche.

Art. 4 Decreto Legge 119/2018:

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2010

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2010, ancorche’ riferiti alle cartelle per le
quali e’ gia’ intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono
automaticamente annullati. L’annullamento e’ effettuato alla data del
31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari
adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico,
senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e
dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente
della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle
quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in
conformita’ alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del
decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del
15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22
giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto restano definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti
eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al
versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in
assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi
dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l’agente della
riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione
delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi
dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In
caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla
richiesta, l’agente della riscossione e’ autorizzato a compensare il
relativo importo con le somme da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in
essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1,
concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate
negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione
presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti
risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le
anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero
dell’economia e delle finanze. Il rimborso e’ effettuato, a decorrere
dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del
bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta e’
presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al
rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni
eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalita’
e nei termini previsti dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti
relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e
c), nonche’ alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo
2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,
del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa
all’importazione.