Nei giorni scorsi è stata approvata la legge di conversione con modificazioni del decreto legge 119/2018.
In tanti stiamo approfondendo la novità, per ora i nuovi punti importanti emersi sono essenzialmente:
- L’aumento di numero di rate da 10 a 18, attenzione!: il tempo è sempre lo stesso, la rottamazione è sempre in 5 anni, ma per il 2019 le rate saranno 2, mentre per i restanti 4 anni saranno 4 ogni anno;
- Le prime due rate del 2019 scadenti il 31 Luglio ed il 30 Novembre saranno pari ciascuna al 10% dell’importo definito, mentre le restanti 16 rate saranno pari al residuo valore nelle scadenze di 28 Febbraio, 31 Maggio, 31 Luglio e 30 Novembre di ogni anno a partire quindi dal 2020;
- È tollerato un tardivo versamento NON superiore ai 5 giorni.
Ecco i riferimenti normativi:
Art. 3 punto 2 Legge 136/2018
Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020Art. 3 comma 14 – bis Legge 136/2018
Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
E se non pago una rata??
Se non si paga una rata, oltre i 5 giorni, decade l’intera definizione agevolata ed il debito ritorna al suo valore originario compreso di sanzioni e interessi a ruolo. Il valore pagato fino alla decadenza si considera a storno dell’intero debito.