F.A.Q. SUL SOVRAINDEBITAMENTO
a cura dell’Avv. Edoardo Colzani e del Dott. Stefano Congiusti
***
La legge sul sovraindebitamento 03/2012 può essere utile alle SRL sotto le soglie indicate dalla Legge Fallimentare?
No, la norma escluda dal suo utilizzo i soggetti ASSOGGETTABILI al fallimento. Per quanto la srl nonostante non sia fallibile, è un soggetto con potenziale fallimentare e quindi escluda dalla legge 03/2012.
Ho letto/sentito che la legge 03/2012 garantisce stralci anche del 90/95%, è possibile?
È possibile, ma difficilmente verosimile. Lo stralcio dei crediti esiste, ma ha modalità e forme che variano molto da caso a caso. L’opportunità di stralci così alti è rara.
Ho una società, mi accollo tutti i debiti per poi esdebitarmi, è possibile?
Per quanto si possa fare una valutazione in merito, si pone una problematica di meritevolezza, legata alla genesi del sovraindebitamento.
Ho accettato l’eredità con beneficio di inventario. Prima di accettare, posso riassumere una procedura di esdebitazione in precedenza aperta dal de cuius e poi interrotta?
Per quanto non esista giurisprudenza in merito e salvo diversa indicazione dalla stessa, il parere è pressoché negativo. La normativa non fornisce indicazioni a riguardo, conseguentemente al momento non è fattibile.
Ho rilasciato fideiussioni per la mia società, posso accedere al piano del consumatore per questi debiti?
Per i debiti da fideiussione no. Gran parte della dottrina ritiene opportuno separare il consumo personale e quindi il patrimonio legato allo stesso, da quanto garantito in favore di una società. La confusione delle due quantità non si ritiene corretta, anche in un’ottica di mantenimento di garanzia nei confronti della società e dell’obbligazione intrapresa.
Ho richiesto la nomina dell’OCC e la mia casa è in asta: posso interrompere la procedura esecutiva?
Per quanto giurisprudenza minoritaria sia orientata in senso positivo, la maggior parte dei Tribunali concede la sospensione della procedura esecutiva immobiliare solo ad avvenuto deposito e omologa del piano ex legge 3/2012.
Posso chiedere la rottamazione delle cartelle nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento?
Sì e non solo, da Febbraio 2012 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, un modello definito DA – S. Quest’ultimo fa riferimento alla LEGGE 1 dicembre 2016, n. 225 :
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Sono altresì’ compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità’ e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore»;
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/02/16G00238/sg
Come si evince dalla legge, quest’ultima offre un’opportunità interessante, che supera i limiti della rottamazione semplice sia per tempistiche, che per importi di restituzione (soggetti a falcidia), tuttavia dal modello è chiaro che la scadenza di tale possibilità è il 15/05/2018.
L’accesso alla procedura di sovraindebitamento comporta la revoca delle carte di credito?
Assolutamente no. Tuttavia, in determinate situazioni di grave esposizione potrebbe essere richiesta al sovraindebitato una autolimitazione nell’utilizzo delle carte di credito.
La procedura ha dei costi? Come si paga?
La procedura prevede dei costi, oltre ovviamente ai compensi dei consulenti.
Per la precisione:
- 1 marca da bollo da 27,00 euro e 1 contributo unificato da 98,00 euro per la nomina dell’OCC;
- 1 marca da bollo da 27,00 euro e 1 contributo unificato da 98,00 euro per il deposito del piano;
- il compenso dell’OCC determinato sulla base di parametri di legge e vincolato all’ammontare dell’attivo e del passivo disponibili;
- il compenso del perito, se necessario, per la stima del compendio immobiliare.
I costi vivi sono a carico del sovraindebitato. Il Compenso dell’OCC è oggetto di contrattazione col professionista nominato, il quale percepirà una parte dei compensi fuori dal predisponendo piano e la residua parte in prededuzione nel piano. Ugualmente per il perito o altri ausliari dell’OCC che si rendesse necessario incaricare.