Il prestito grazioso è un prestito tra soggetti privati, secondo l’art. 1813 c.c. : “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.

Il prestito grazioso può avvenire tra due o più soggetti. Un soggetto versa ad un altro una somma di denaro di cui ha bisogno, a fronte di un contratto in cui si specificano i termini di restituzione, le modalità ed eventualmente il valore degli interessi (che devono rispettare le soglie dell’usura secondo i limiti dettati  pro tempore dalle circolari della Banca d’Italia).

Il codice civile non prevede la forma scritta per questo tipo di contratto, tuttavia verba volant, scripta manent, tant’è che gli istituti di credito stipulano l’atto di mutuo addirittura davanti al notaio, dandogli forza esecutiva (opzione esercitabile in caso di mancata restituzione).

Attenzione però! La forma di questo tipo di prestito dev’essere occasionale. Se il prestito di somme di denaro viene considerato una vera e proprià attività continuativa si rientra nella casistica dell’esercizio abusivo di credito.

L’attività finanziaria infatti è regolamentata dal T.U.B. e normative correlate. Solo gli operatori riconosciuti possono esercitare in maniera continuativa ed abituale il prestito di denaro.